Art. 1.
(Finalità).

      1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e ha come obiettivi, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera e in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
      2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione e alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.
      3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.
      4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo autonomo

 

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rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera dell'Italia, ancorché armonizzate con esse. Tali priorità non possono in alcun modo essere subordinate all'espansione della presenza politica e commerciale italiana né all'incremento dell'influenza dell'Italia negli organismi internazionali.
      5. Le risorse di natura pubblica destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento, ogni anno, di un ammontare pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.