1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e ha come obiettivi, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera e in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione e alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.
3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.
4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo autonomo